Dichiarazione dei redditi 2023: una bussola per i premi assicurativi detraibili
Michele LomazziHead of P&C Product di Wopta Assicurazioni
29/06/2023Anche quest’anno è arrivato il momento della “tanto temuta” dichiarazione dei redditi, croce e (poca) delizia degli italiani, ora alle prese tra documenti, scontrini e le ricevute accumulate nell’anno.
È aperta la caccia a qualsiasi spesa di cui sia consentita la detrazione dall’imposta o la deduzione dal reddito, nonché la lettura dei 47 metri di istruzioni e modelli per il 730 e 128 metri per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche[1]. In via generale, l’Agenzia delle Entrate si esprime così:
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Riuscire a districarsi tra tutte queste disposizioni può tuttavia rivelarsi una vera soddisfazione, non solo perché metterebbe in luce insospettabili doti da commercialisti ma anche perché potrebbe permettere di recuperare alcune delle spese sostenute, anche in caso di sottoscrizione di polizze assicurative.
Ecco una raccolta delle principali indicazioni da seguire che riguardano proprio questo ambito:
LE DETRAZIONI DI IMPOSTA
Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
- Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
- premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36); i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante). L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 36. Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo RP21.
- premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38). L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da RP8 a RP13, codice 39); La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.
- Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (righi da RP8 a RP13, codice 43); stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.
- Spese che danno diritto alla detrazione del 90 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)
- Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (righi da RP8 a RP13, codice 81), stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire dell’aliquota di detrazione del 110 per cento. Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO
- Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP30) i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, e i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), inclusi quelli esteri, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivo non superiore ad euro 5.164,57.
SPESE SANITARIE
Un ultimo consiglio. Molti avranno beneficiato di coperture assicurative che hanno provveduto a rimborsare le spese sanitarie sostenute nell’anno. Pochi sanno che, anche se rimborsate, in alcuni casi possono comunque essere inserite tra le spese che si considerano rimaste a carico e quindi detraibili (19 per cento sulla parte che supera euro 129,11).
L’Agenzia delle entrate ha infatti affermato che si considerano rimaste a carico, e quindi detraibili, quelle rimborsate da assicurazioni qualora i contributi o i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito (circolare n. 24/2022). In particolare, si considerano rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:
- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente e per i quali non spetta alcun beneficio (non c’è quindi alcuna detrazione dal reddito per le coperture di rimborso spese mediche);
- a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente e che hanno concorso alla formazione del suo reddito.
Ora ti sono almeno un po’ più chiari i “punti cardinali” della dichiarazione dei redditi di quest’anno? Per maggiori dettagli sulle modalità di applicazione delle detrazioni, e per verificare di averne diritto, consulta le istruzioni per la compilazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e rivolgiti sempre al commercialista o al CAF più vicino.
[1] Milena Gabanelli, Dichiarazione dei redditi: 128 metri di guida e modelli. Una follia tutta italiana: https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/dichiarazione-redditi-128-metri-guida-modelli-follia-tutta-italiana/49bd058a-e2bf-11ed-ab75-b8a1ffdbb100-va.shtml